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STATUTO DELLA PRO LOCO GALLICANO

Articolo 1

Nel territorio del Comune di Gallicano in località Gallicano è costituita un’Associazione Pro Loco con sede in Gallicano e prenderà la denominazione di Pro Loco Gallicano.

Articolo 2

La Pro Loco è un associazione privata apolitica, apartitica, le cui finalità rientrano nelle materie, di cui all’art. 117 della Costituzione, e territorialmente si esauriscono nell’ambito del Comune.

Articolo 3 - Soci

Possono essere soci della Pro Loco le persone ed Enti che ne facciano domanda al Consiglio.
Articolo 4 - Finaità

Gli scopi principali che la Pro Loco si propone sono:

  1. Riunire attorno a se tutti coloro (Enti, Organizzazioni, Esercenti, Industriali, Privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località.
  2. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località studiando e proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento edilizio e stradale specie nelle zone in cui l’interesse turistico è maggiore, promuovendo l’abbellimento di piazze e di giardini, con idoneo arredo urbano: piante, fiori e quant’altro appaia adatto all’abbellimento stesso.
  3. Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località del Comune, promuovendo la valorizzazione del patrimonio Culturale, Artistico, Storico paesaggistico, ecologico ed ambientale, tutelandone la conservazione con strumenti adeguati, con particolare attenzione alle frazioni, nell’intento di farle meglio conoscere ed apprezzare.
  4. Promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole incoraggiando e appoggiando il miglioramento in genere dei servizi pubblici.
  5. Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, gemellaggi, spettacoli pubblici, escursioni, manifestazioni ed iniziative di diretto interesse turistico.
  6. Vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo; proporre le opportune modificazioni alle competenti Autorità.
  7. Operare a favore delle tradizioni popolari e dei prodotti tipici della produzione agricola culinaria ed economica della zona.
  8. Promuovere iniziative d’incontro sociale, anche in collaborazione con le altre associazioni esistenti sul territorio.


Articolo 5 - Organi direttivi

Il Consiglio di Amministrazione è eletto a votazione segreta dall’Assemblea dei Soci. Nel Consiglio sono presenti di diritto il Sindaco o un suo delegato e la rappresentanza dell’Amministrazione composta da un membro di maggioranza e uno di minoranza. Nel Consiglio spetta inoltre un Consigliere per ognuna delle nove frazioni del Comune, che abbia raggiunto il numero minimo di trenta tesserati. Al Capoluogo spettano nove Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, quindi, potrà essere costituito da un numero minimo di dodici Consiglieri fino a un massimo di ventuno. La carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario (quest’ultimo anche al di fuori dei membri del Consiglio, in questo caso senza diritto di voto). Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri eletti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Il Consiglio è investito da poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all’Assemblea. Spetta, inoltre, al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma d’azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell’attività svolta. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


Articolo 6 - Il Presidente

Il Presidente è eletto, a votazione segreta, dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell’Amministrazione dell’Associazione, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione l’Assemblea dei Soci, è assistito dal Segretario.

Articolo 7 - Il Segretario

Il Segretario assiste il Consiglio. Redige i verbali delle relative riunioni , assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Anche la carica di Segretario è gratuita.

Articolo 8 - Il Tesoriere

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell’Associazione e le relative registrazioni.

Articolo 9 - I Revisori dei conti

L’Assemblea dei Soci, dovrà nominare tra i Soci tre Revisori dei Conti. Il collegio così formato durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa della gestione dell’Associazione.

Articolo 10 - L'Assemblea

Spetta all’Assemblea dei Soci di esprimere la volontà di costituirsi in Associazione e di stabilire il relativo Statuto Sociale. L’Associazione, in caso di inoperosità o di impossibilità a funzionare per mancanza di mezzi finanziari adeguati al perseguimento dei propri scopi statutari, può essere sciolta. Ogni modifica dello Statuto Sociale deve essere deliberata dall’Assemblea dei Soci, e deve aver luogo con atto Notarile. Per deliberare gli atti di cui sopra, occorre l’unanimità di almeno due terzi dei soci presenti. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente, con lettera di comunicazione ai Soci e mediante avviso affisso alla sede dell’Associazione ed all’Albo Pretorio del Comune dieci giorni prima della riunione. L’Assemblea è convocata nel caso che ne facciano richiesta scritta almeno 1/10 dei soci, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario; in ogni caso per l’approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi nonché delle relazioni delle attività svolte e dei piani d’azione. In sede all’Assemblea i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali. Le proposte debbono risultare dall’apposito verbale steso dal Segretario e firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la presenza della metà dei Soci, in regola con le quote sociali dell’esercizio. i soci non possono farsi rappresentare da altri Soci tramite delega. Trascorsa mezz’ora, la riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Articolo 11 - Compiti dell'Asemblea

Sono compiti dell’Assemblea, oltre a quelli indicati in altri articoli:

  1. Approvazione bilanci preventivi e programma attività;
  2. Approvazione conti consuntivi e relazione dell’attività svolta;
  3. Locazione od acquisto e costruzione dei beni immobili;
  4. Liti attive e passive.

Articolo 12 - Proventi

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

  1. Le quote dei Soci;
  2. I proventi di gestione ed iniziative permanenti e occasionali;
  3. Gli eventuali contributi di Enti Pubblici, di associazioni di categoria e di privati;
  4. Le eventuali donazioni.

Articolo 13 - Finanziamento

I Soci si distinguono in benemeriti, sostenitori, ordinari. Sono Soci benemeriti quelle persone od Enti che arrecano particolari benefici materiali o morali all’Associazione o che versano almeno una quota, una tantum non inferiore a L. 100.000 (centomila). Sono Soci sostenitori coloro che si impegnano per tre anni di corrispondere una quota annua non inferiore a L. 20.000 (ventimila). Sono Soci ordinari coloro che versano una quota annuo di L. 10.000 (diecimila). I Soci hanno diritto:

  1. Alle pubblicazioni dell’Associazione;
  2. A frequentare i locali dell’Associazione;
  3. Ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall’Associazione.


Articolo 14 - Socio

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva, o per esclusione. L’esclusione di un Socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale e/o per morosità. Può avere altresì luogo per l’interdizione, l’inabilitazione o per la condanna ad una pena che comporti, anche temporaneamente, l’interdizione dai Pubblici Uffici. Sull’esclusione di cui all’ultimo capoverso, decide il Consiglio.

Articolo 15 - Amministrazione

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte in apposito registro, in originale, e sottoscritto da lui e dal Segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell’Associazione, forma i bilanci consuntivi, nonché le relazioni ed i piani d’azione ad essi allegati, che sottopone al voto del Consiglio e all’approvazione dell’Assemblea.


Articolo 16 - Gestione contabile

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell’Associazione. Il movimento di cassa dovrà essere regolato con l’emissione di ordinativi di riscossione e di pagamento firmati dal Presidente e dal Tesoriere. L’Associazione, per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo cassa dovrà avvalersi, possibilmente di un istituto di credito.


Articolo 17 - Personale

L’Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale in qualità di incaricato mediante deliberazioni del Consiglio che fissa la natura dell’incarico e la retribuzione.


Articolo 18 - Regolamenti

Il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di emettere uno o più regolamenti. I regolamenti che interessano direttamente l’Associazione dovranno essere approvati dall’Assemblea dei Soci.


Articolo 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere disposto per i seguenti motivi:

  1. Esaurimento degli scopi e delle finalità di cui allo Statuto;
  2. Quando l’Assemblea in riunione plenaria lo disponga con maggioranza dei due terzi.

L’Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

 

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